Effetti giuridici delle violazioni di fatto dello Statuto da parte dello Stato Italiano: ex injuria non oritur jus (le illegittimità sono insanabili) (II parte)

Evis

Abbiamo visto nella I parte di questo articolo che l’Annessione della Sicilia al Regno d’Italia non rispetta alcuno standard del diritto internazionale. Fino alla II Guerra mondiale, quindi, lo Stato di Sicilia si potrebbe sostenere sia stato sempre vivo e vegeto, ma soltanto occupato dall’Italia.

 

Ma dopo?

 

I fatti del Dopoguerra

 

Bisogna dire, in tutta onestà, che le nostre classi dirigenti non hanno mai brillato per lungimiranza.

Si sarebbe potuto e dovuto, già al 1940, costituire un Governo Siciliano all’estero, che avesse portato avanti quanto si diceva al precedente articolo. Oggi staremmo scrivendo una storia diversa. Ma la storia non si fa con i sé.

La Sicilia, benché occupata, non reagì fino al 1942. Nel 1942, in prossimità dello Sbarco Alleato, si costituirono i Comitati per l’Indipendenza della Sicilia, clandestini, dalle cui fila sarebbe poi emerso il MIS.

Nel 1943 gli Alleati sbarcano in Sicilia e costituiscono un Governo d’occupazione provvisorio, guidato dal Gen. Charles Poletti.

Lasciamo perdere per un attimo la storia politica tormentata di quegli anni e la guerra civile tra Separatisti e Unitari che ne seguì. Concentriamoci sui fatti istituzionali.

Nel febbraio 1944 gli Alleati riconsegnano la Sicilia all’Italia con l’impegno di costituirla in Regione autonoma e di costituire subito un’Amministrazione statale separata, affidata ad un Alto Commissario.

L’Italia sulle prime adempie. A marzo è costituito l’Alto Commissariato che accentra in sé la quasi totalità della Pubblica Amministrazione statale. Il primo Alto Commissario è figura tra l’autonomismo e l’indipendentismo, gradita agli Alleati.

Era legittimo quel passaggio? Non ancora, a mio avviso, ma ci si avviava ad una normalizzazione dei rapporti tra Sicilia e Italia, nel segno di un’Autonomia confederale che, se voluta dai Siciliani, avrebbe finalmente dato legittimità all’appartenenza della Sicilia all’Italia.

I successivi passi da un lato rafforzano l’Alto Commissariato: costituzione di una Giunta che lo affianca, e poi di un abbozzo di Parlamento, la “Consulta Regionale”. Dall’altro, però, sottraggono la carica ai separatisti e preordinano tutto a una normalizzazione della Sicilia, per mezzo di Aldisio.

Possiamo considerare la Consulta equivalente all’Assemblea (mai convocata) del 1860? Rappresentava o no il Popolo Siciliano? Era autorizzata a farlo dal diritto internazionale?

Andiamo con calma.

 

La Consulta era legittimata a trattare per la Sicilia?

 

Essa da un punto di vista simbolico rappresentava la “riapertura” del secolare Parlamento siciliano. E questo è un elemento di continuità indiscutibile con il passato plurisecolare dello Stato di Sicilia. Ma essa era anche “nominata” per intero dallo Stato italiano. Era lo Stato italiano a decidere chi in quel momento rappresentava il Popolo Siciliano, e quindi difettava di legittimazione democratica. La Consulta era un “Parlamento di nominati”, non un “Parlamento eletto”. La sua legittimazione era dunque assai carente.

E tuttavia ci sono anche alcuni elementi interessanti in senso contrario. Come scelse i membri della Consulta lo Stato italiano? Li scelse su designazione, di fatto, dell’Alto Commissario, che era l’unico ad avere un qualche contatto con la società siciliana in un momento di disgregazione di tutti i legami unitari come quello della guerra. E l’Alto Commissario come suggerì la composizione dell’organo?

La composizione fu invero assai ampia. Potremmo definirli più che un Parlamento, gli “Stati generali” della Sicilia. Erano presenti tutte le categorie produttive, dagli agrari agli albergatori, tanto per dire. Erano presenti docenti universitari. Era presente infine un’ampia selezione della comunità politica che si stava ricostruendo. Anzi, per essere più precisi, erano presenti tutti i partiti, tranne gli irrilevanti nostalgici del fascismo, e soprattutto ad esclusione degli indipendentisti, almeno di quelli dichiarati, tanto che quando ne fu scoperto qualcuno fu espulso.

Nella sostanza, quindi, la rappresentatività di questo organo nominato era molto ampia, non generale, non legittimata democraticamente, ma in qualche modo rappresentativa di gran parte della società siciliana del momento.

La nostra conclusione è la seguente.

Un organo siffatto aveva certamente, per la sua ampia composizione, sia pure con la colpevole esclusione del MIS, una sua legittimazione a PROPORRE una soluzione istituzionale per la Sicilia, ma la sua conclusione, anche a guerra terminata, andava suggellata dal voto popolare per essere definitiva.

 

Uno Statuto che è anche una Costituzione ma soprattutto un Trattato di Pace

 

Cosa concluse quell’organo?

Elaborò ed approvò l’attuale Statuto, senza alcuna intromissione da parte degli organi centrali dello Stato.

In poche parole, con lo Statuto, la Sicilia faceva “pace” con l’Italia. Si poneva fine a una guerra civile. L’Italia riconosceva in cambio una forma di semi-indipendenza alla Sicilia, qualunque fosse stata la soluzione istituzionale tra Repubblica o Monarchia.

Il potere legislativo era al 70% nelle mani del Parlamento regionale, al 25% concorrente, e solo per questioni sovrane (diciamo il 5%) demandato alle Camere dello Stato.

Il potere esecutivo era TOTALMENTE DEVOLUTO alla Regione, per quel 95% su cui la Regione poteva legiferare in maniera totale, come Stato autonomo, per quel restante 5% come materia delegata al Presidente della Regione, che amministrava la residua competenza statale in Sicilia come Ministro-Luogotenente del Capo dello Stato, e con un’autorità sulla polizia di Stato che andava al di là di quella del semplice Ministro, da vero e proprio “capo”, soggetto solo alla legge dello Stato, e con l’intervento statale solo in casi eccezionali.

Solo le forze armate, il loro demanio e patrimonio, sarebbero restate direttamente nelle mani dello Stato, ma con comandi separati, giacché in casi eccezionali anche di questi avrebbe potuto disporre il Presidente.

Legislazione, finanza e controllo di tutti gli enti locali, anzi di tutti gli enti pubblici, sarebbe spettata unicamente alla Regione e così pure tutti gli uffici periferici dello Stato nel territorio si sarebbero dovuti ritirare a favore di quelli regionali.

Le finanze del tutto separate. L’Assemblea avrebbe dovuto crearsi il proprio diritto tributario e la Giunta di Governo avrebbe avuto i propri uffici finanziari. La tassazione sulla base del principio di territorialità. Tutto il demanio e il patrimonio statale, tranne quelli militari o poche strutture ubicate in Sicilia ma destinate a servizi di interesse nazionale, sarebbe dovuta passare allo Stato-Regione.
Unici legami con Roma tre tributi che i Siciliani riconoscevano allo Stato per il pagamento delle funzioni comuni e un Fondo di Solidarietà Nazionale (transitorio) per recuperare il gap infrastrutturale con il Continente.

La magistratura statale ma decentrata gerarchicamente nell’Isola fino ai massimi gradi di giudizio. La codecisione sulle politiche tariffarie e dei trasporti. Uno stato doganale speciale per i prodotti agricoli e agro-alimentari. Una gestione separata delle riserve valutarie e quindi del signoraggio da emissione monetaria (pur mantenendo l’unione monetaria con l’Italia). Una gestione del tutto autonoma, infine, del debito pubblico.

A tutela di tutto ciò si aggiungeva una Corte Costituzionale regionale nominata in modo paritetico, l’Alta Corte, che avrebbe deciso in maniera del tutto autonoma sulla costituzionalità delle leggi regionali e su ogni tipo di conflitto tra Stato e Regione, nonché avrebbe funzionato da “Tribunale dei Ministri” per l’esecutivo siciliano in sede penale.

L’attuazione dello Statuto era immediata, fatti salvi i “decreti attuativi” necessari per il passaggio di personale e funzioni da Stato a Regione, che una transitoria “Commissione Paritetica” avrebbe dovuto emanare in breve tempo. Fatto questo, la Regione avrebbe attuato da sé ogni altra parte dello Statuto, anche in presenza di riforme della legislazione statale, soggetta solo al sindacato dell’Alta Corte.

 

In una parola si diceva “Regione”, ma si intendeva “Stato”. La Sicilia aveva riconquistato la propria indipendenza, tuttavia lasciando all’Italia pochissime funzioni: difesa, rappresentanza diplomatica e consolare, ordinamento civile e penale, grandi infrastrutture, e davvero pochissimo altro.

 

Queste le condizioni del “Trattato di Pace”, che era anche Costituzione interna del nuovo Stato Confederato che si andava a creare.

 

Legittimità dello Statuto-Trattato e dell’ordine che ne seguì

 

Era legittimo quel trattato di pace? Avvennero contatti riservati tra i capi del MIS in carcere e il Ministero dell’Interno. Contatti che culminarono con l’accettazione dello Statuto anche da parte del MIS, e dalla conseguente cessazione della lotta armata dell’EVIS. In cambio lo Stato avrebbe accettato la partecipazione degli indipendentisti alle elezioni, avrebbe scarcerato i capi e concessa amnistia ai gregari.

Sembrava tutto dovesse andare per il meglio.

Mancava ancora il sostegno popolare. E questo arrivò il 2 giugno 1946. Più del 50% degli aventi diritto parteciparono al referendum istituzionale monarchia-repubblica, dimostrando quindi la volontà popolare di accettare pienamente l’appartenenza, alle nuove condizioni, della Sicilia all’Italia.

 

Lo Statuto fu: votata dalla Consulta, dove erano presenti tutte le forze politiche tranne il MIS, accettato incondizionatamente dal Governo Italiano e dal Re Umberto II, accettato dal MIS in cambio della propria legalizzazione, accettato infine dal Popolo Siciliano con la propria partecipazione attiva alla vita politica dello Stato italiano, per la prima volta anche con il voto femminile.

 

A costo di scontentare qualche indipendentista troppo focoso, non posso che concludere per la legittimità di questi accordi. Il 15 maggio 1946, quindi, cessava anche di diritto il “Regno di Sicilia” e, dalle sue ceneri, nasceva la “Regione Siciliana”, semi-indipendente all’interno dello Stato italiano.

 

La “nuova” illegittimità

 

E quindi? Tutto a posto? Siamo italiani autonomi felici e contenti? Per niente!

 

L’accordo tra Sicilia e Italia è stato boicottato dallo Stato italiano sin dal primo giorno, sin dai tempi dell’Assemblea Costituente. L’attuazione dello Statuto non ha fatto più passi significativi dal 1949 in poi. Nel 1956 ne è stata avulsa l’Alta Corte, che costituiva la sua più concreta garanzia. Gli altri abusi, uno dopo l’altro, arrivano ai nostri giorni.

 

Così l’Italia è riuscita, dopo aver faticosamente sanato tutte le precedenti illegittimità, a crearne di nuove. Oggi in Sicilia TUTTO è costituzionalmente illegittimo, ne diamo un elenco, certamente sommario e incompleto:

  • Le limitazioni alla potestà legislativa regionale
  • Le limitazioni alla potestà esecutiva e amministrativa regionale
  • Il mancato passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione
  • Il mancato passaggio del demanio e del patrimonio
  • La compressione dell’autonomia tributaria e finanziaria e il trattenimento in capo allo Stato di gettito non dovuto
  • La soppressione del Fondo di Solidarietà Nazionale
  • La paralisi dello Statuto in mancanza di non dovute norme di attuazione e la trasformazione della Commissione Paritetica, peraltro svuotata di poteri reali, da organismo transitorio a organismo permanente
  • La mancata decentralizzazione di tutti gli organi giurisdizionali (ad es. Corte di Cassazione)
  • La soppressione de facto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana
  • Il mancato passaggio della Polizia sotto il controllo regionale
  • La mancata partecipazione della Regione alle politiche di trasporto
  • La mancata attuazione degli articoli sull’autonomia doganale, monetaria e finanziaria
  • La mancata attuazione del principio di territorialità dell’attribuzione del gettito

 

Insomma, di quello Statuto restano in piedi alcuni brandelli, interpretati sempre in modo sfavorevole alla Sicilia ed alcuni inutili orpelli formali.

 

Conseguenze giuridiche e conclusioni

 

Il punto giuridico, infine, è: cosa scaturisce da questa totale violazione del diritto costituzionale interno da parte dell’Italia?

 

Le conseguenze possono essere due.

Intanto l’ordinamento del 1946 RESTA SEMPRE QUELLO LEGITTIMO. La Sicilia, SUL PIANO INTERNO, HA DIRITTO DI FARLO VALERE IN OGNI MODO, anche denunciando l’Italia alle corti di giustizia europee per violazione dello Stato di diritto e del proprio ordinamento costituzionale.

Questa prima conseguenza è fuori discussione.

La seconda conseguenza è che, violato il Trattato di Pace tra Sicilia e Italia, la prima conserva tutto il proprio diritto all’autodeterminazione.

La Consulta, i Partiti e il Popolo siciliano è vero che scelsero di essere italiani nel 1946, rinunciando a sollevare la nullità del Plebiscito del 1860, ma lo scelsero alle condizioni contenute nello Statuto siciliano. Una volta che queste sono decadute, quando vuole, la Sicilia può decidere di riprendere per la propria strada.

 

SUL PIANO INTERNAZIONALE non esiste un diritto alla secessione generalizzato, se non per le regioni tenute in stato di colonizzazione, di apartheid dei cittadini o di occupazione militare.

La violazione di tutti i diritti costituzionali dei cittadini siciliani equivale però a una nuova occupazione militare e a una condizione sostanziale di colonizzazione interna. L’appartenenza della Sicilia al territorio metropolitano dell’Italia è solo apparente, non migliore di quella che aveva l’Algeria fino al 1962, che non a caso Montanelli assimilava alla Sicilia.

La Sicilia, violato il Patto del 1946, è a tutti gli effetti una colonia italiana. E tutte le colonie hanno diritto all’indipendenza.

 

La conclusione cui si arriva, pertanto, da questo lungo excursus è la seguente, e la sintetizziamo in alcune frasi.

 

  1. L’ordinamento legittimo in Sicilia è oggi quello di Regione-Stato semi-indipendente all’interno della Repubblica Italiana secondo il contenuto letterale dello Statuto del 1946
  2. Questo ordinamento legittimo è oggi ripetutamente e sistematicamente violato da parte della Repubblica italiana
  3. L’ordinamento di fatto vigente in Sicilia pertanto è oggi illegittimo, dando luogo ad una occupazione de facto della Sicilia da parte dell’Italia finalizzato a tenerla in condizioni sostanziali di colonia interna al territorio metropolitano
  4. I Siciliani sono oggetto di discriminazione sistematica, per violazione dei loro diritti costituzionali, economici e sociali e vivono oggi, tranne poche minoranze collaborazioniste, in condizione di sostanziale apartheid e di disparità rispetto agli altri cittadini italiani
  5. I Siciliani, per mezzo delle rappresentanze politiche democraticamente espresse conservano sempre pertanto due diritti:
    1. Il diritto di chiedere, con effetti finanziari retroattivi, il ripristino immediato della legalità costituzionale interna sancita dallo Statuto del 1946
    2. Il diritto, in ogni momento in cui lo ritengano opportuno, e soprattutto di fronte ad un’esplicita negazione da parte dell’Italia del riconoscimento del “Patto” del 1946, a proclamare la PROPRIA INDIPENDENZA e a chiedere protezione e riconoscimento internazionale per lo STATO DI SICILIA
  6. Questa indipendenza dovrebbe essere proposta dal Presidente della Regione, decorso un congruo ultimatum allo Stato italiano per il ripristino della legalità costituzionale violata, votata dal Parlamento e sancita da un referendum popolare
  7. Nel caso in cui, manu militari, lo Stato italiano impedisse questi atti, il Presidente avrebbe il dovere di rifugiarsi all’estero, dove costituire un Governo provvisorio e invitare i Siciliani tutti alla disobbedienza civile totale: non pagare più alcun tributo, non riconoscere più alcuna legge dello Stato italiano, non votare più se non per le elezioni comunali, come si fa nei paesi soggetti ad occupazione straniera

 

2 commenti
  1. Giuseppe Malgioglio
    Giuseppe Malgioglio dice:

    Molto chiaro, tuttavia domando: la partecipazione dell’elettorato siciliano al referendum del 2 giugno 1946 a che titolo può considerarsi un “plebiscito” di ratifica dello Statuto del 15 maggio precedente? Mi sfugge questo passaggio.

    • Massimo Costa
      Massimo Costa dice:

      Secondo me è un riconoscimento “de facto” dello Stato Italiano e deui suoi atti. Nel momento in cui più del 90% dei cittadini siciliani si recano a votare per il referendum Monarchia-Repubblica e per eleggere i rappresentanti all’Assemblea Costituente, stanno riconoscendo, secondo il principio di autodeterminazione dei popoli, per la prima volta la legittimità dello Stato italiano in Sicilia. E in quel momento, anzi, proprio in quel momento, lo Stato italiano aveva appena riconosciuto la semi-indipendenza della Sicilia con lo Statuto emesso 18 giorni prima.
      Le due cose non possono restare scollegate. Chi volesse sostenere che i Siciliani ripudiavano o non si riconoscevano nello Statuto deve spiegare che ci sono andati a fare a votare in massa 18 giorni dopo. Da un punto di vista logico lo Statuto è legittimo solo se l’appartenenza dello Sicilia allo Stato italiano lo è. Nel momento in cui il MIS lo accetta e i Siciliani lo accettano de facto, dire ancora che il Plebiscito del 1860 non è valido, da un punto di vista giuridico, a me pare un’esagerazione.

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