, ,

Riscossione Sicilia: l’epilogo

Riscossione Sicilia

E alla fine la mannaia, da lungo preparata, è arrivata.

Nella Legge di Bilancio, in barba allo Statuto e ai decreti attuativi che attribuiscono alla Regione le funzioni di riscossione, lo Stato inghiotte l’ultimo ufficio finanziario gestito dalla Regione, con la piena complicità dei feudatari del voto al potere in Sicilia.

Eppure una possibilità di riscatto c’era.

Chi scrive adesso aveva trovato orecchie attente in una senatrice siciliana fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle: la Senatrice Tiziana Drago, adesso aderente a un gruppo nuovo denominato “Popolo Protagonista”.

Con il suo aiuto e con la collaborazione del deputato Rospi abbiamo depositato il seguente emendamento alla legge di bilancio:

Art. 191 (Riordino riscossione dei tributi nella Regione Siciliana)

  1. Nella prospettiva di un adeguamento del regime di accertamento e riscossione dei tributi nel territorio siciliano, in attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché con le disposizioni per la sua attuazione e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 e successive modifiche e integrazioni, quanto da emanarsi nella suddetta prospettiva, la Regione Siciliana nomina per un triennio un funzionario delegato all’amministrazione di Riscossione Sicilia spa, su indicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di concerto con la Regione stessa, con la missione di aggiornare il sistema informativo della società di riscossione siciliana e di renderlo compatibile, comunicante e integrato con quello di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché di riordinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Per favorire tale processo di integrazione e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione è previsto un contributo in conto capitale in favore della società Riscossione Sicilia spa fino a 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla nomina del suddetto funzionario delegato, utilizzabile a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell’anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

In pratica, visto che gli accordi tra il Governo regionale e statale prevedevano già 300 milioni per risanare la società e non creare alcun rischio per i dipendenti, perché non usare GLI STESSI SOLDI, con una manovra quindi A COSTO ZERO, per salvare la Società, magari concedendo allo Stato un co-commissariamento per rimetterla in carreggiata?

Le motivazioni per l’emendamento erano SOLIDISSIMI, ancorati addirittura al diritto costituzionale

Relazione illustrativa

Le funzioni di riscossione,  e in verità anche quelle di accertamento, sono riservate statutariamente alla Regione siciliana in forza del disposto dell’art. 37, 2° comma dello Statuto che dispone che “anche” le entrate derivanti da imprese che hanno la loro sede legale fuori dall’Isola siano accertate e riscosse dagli uffici finanziari della Regione, implicitamente disponendo che questa sia la norma per i tributi di competenza della Regione che – si ricorda – sono per Statuto la totalità dei tributi maturati in Siclia (con l’esclusione di quelli riservati all’erario dal 2° comma dell’art. 36) anche se gli accordi della passata legislatura regionale hanno ridotto, in modo non conforme al dettato statutario, e quindi costituzionale, tale spettanza a minori percentuali. Peraltro, anche se non vi fosse il disposto del 2° comma dell’art. 37, vi è una norma ancor più generale, questa volta disposta dal 1° comma dell’art. 20, richiamata espressamente dall’art. 8 del DPR 1074/1965 (il decreto attuativo in materia finanziaria dello Statuto siciliano) che attribuisce alla Regione, e non allo Stato, tutte le funzioni amministrative ed esecutive sulle quali la Regione vanta competenze legislative esclusive o anche solo concorrenti, come appunto è nel caso delle competenze in materia tributaria. L’interpretazione e la prassi, in 73 anni di vita autonoma della Regione, sono sempre state univoche in tal senso e, soltanto, hanno posticipato il passaggio degli uffici finanziari alla Regione, disponendo un “transitorio avvalimento” da parte della Regione degli uffici finanziari dello Stato (ai sensi del citato art. 8), fino a nuova disposizione, con una compartecipazione della Regione alla organizzazione dei medesimi uffici in Sicilia. In altri termini, lo stesso decreto attuativo del 1965, come lo Statuto, prevede che persino le funzioni di accertamento debbano essere organizzate dalla Regione e gli interventi legislativi devono andare verso una progressiva realizzazione del dettato statutario e non verso una sua surrettizia abrogazione. Per quanto riguarda le funzioni di riscossione, il citato articolo 8 le riserva alla legislazione regionale. E, nei fatti, per mezzo di agenti di riscossione autorizzati, privati e pubblici, nessuno ha mai messo in discussione tale competenza, e tanto non può esser fatto per mezzo di una legge ordinaria, per quanto importante, quale la presente legge di bilancio. In sintesi, quindi, l’assorbimento di Riscossione Sicilia spa in ADER sic et simpliciter sarebbe incostituzionale e non conforme ai decreti attuativi dello Statuto.

Permangono invece le ragioni di fondo che rendono opportuno l’intervento di ristoro per l’agenzia colpita dalla sospensione generalizzata dell’esecutività delle cartelle esattoriali, nonché per una vera integrazione funzionale e informatica tra la società e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, talché l’intervento consente di realizzare questi medesimi obiettivi senza costi aggiuntivi per lo Stato né violazione degli spazi di autonomia riconosciuti e vigenti per la regione a statuto speciale.

Una lezione di diritto costituzionale bella e buona per lo Stato, consentitemi un pizzico di immodestia.

Risposta? In perfetto stile italico dannunziano: “ME NE FREGO!”.

L’EMENDAMENTO È STATO SCANDALOSAMENTE E CLAMOROSAMENTE BOCCIATO.

Reazioni del mondo politico siciliano? o non pervenute, o di approvazione per il nuovo scarpone sul collo dei Siciliani.

Naturalmente non finisce qua. Una cosa incostituzionale resta tale. Chiunque abbia interesse potrebbe sollevare la questione di costituzionalità in via incidentale. Ad onor del vero la Senatrice voterà CONTRO la legge di bilancio (è il minimo che si potesse fare) e, visti i numeri al Senato, auguro a Conte di andare sotto proprio per quel voto! Ma temo che la “ragion di stato” (cioè i mutui che hanno contratto i senatori “per Grazia di Dio”, che sanno bene che non saranno rieletti mai più) alla fine prevarrà.

Lo scandalo dell’assenza dello stato di diritto in Sicilia continua. La nostra battaglia pure.

E noi lo ribadiamo: IN SICILIA LA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, IL GETTITO (di quasi tutti i tributi), L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE.

La Sicilia ha diritto ad avere la sua Agenzia delle Entrate, che si occupi anche della Riscossione, e lo Stato non deve mettere il naso in Sicilia NEANCHE CON LA GUARDIA DI FINANZA. Persino le poche entrate erariali dovrebbero essere delegate all’accertamento e riscossione dell’Agenzia Siciliana delle Entrate, ai sensi del 2° comma dell’art. 20.

Noi NON DIMENTICHEREMO MAI I NOSTRI DIRITTI.

La vicenda però ha un grandissimo insegnamento politico.

Se anziché UNA senatrice ne avessimo avuti 3 o 4 sono certo che il Governo sarebbe venuto a più miti consigli.

La strada principale per risolvere la Questione Siciliana è UNA SOLA: MANDARE A ROMA UNA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE SGANCIATA DAI PARTITI ITALIANI. O così o niente!

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento